REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dai signori Valentina
CELEGHIN, nata a Udine il 26 marzo 1959 ed ivi residente, Alberto di
CAPORIACCO, nato a Udine il 25 agosto 1959 e residente in Colloredo di
Monte Albano, e Marco DE AGOSTINI, nato a Terni il 29 aprile 1939
(residenza non indicata), in giudizio personalmente e domiciliati presso
la segreteria del Consiglio di Stato;
contro
- la regione FRIULI-VENEZIA GIULIA, costituitasi in
giudizio in persona del presidente Riccardo Illy, difesa dall'avvocato
Gino Manzi e domiciliata in Roma, piazza Colonna 355, presso il proprio
ufficio di rappresentanza;
- l'ufficio centrale regionale e gli uffici elettorali circoscrizionali di
Udine, Pordenone, Tolmezzo, Gorizia e Trieste, costituitisi in giudizio
con l'avvocatura dello Stato; presso i cui uffici domiciliano in Roma alla
via dei Portoghesi,12;
- il signor Riccardo ILLY, residente in Trieste, costituitosi in giudizio
con l'avvocato Renato Fusco e domiciliato presso la segreteria del
Consiglio di Stato;
per la riforma
della sentenza 19 marzo 2004 n. 82, con la quale il
tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha
dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai signori Celeghin e di
Caporiacco contro la proclamazione degli eletti presidente della regione e
consiglieri regionali del Friuli-Venezia Giulia, avvenuta il 13 giugno
2003.
Visto il ricorso in appello, notificato il
14 e depositato il 26 aprile 2004;
visto il controricorso della regione
Friuli-Venezia Giulia, depositato il 4 maggio 2004;
visto il controricorso del signor Illy,
depositato il 27 maggio 2004;
visto il controricorso degli uffici
elettorali, depositato il 3 giugno 2004;
vista la memoria presentata dali appellanti
il 13 novembre 2004;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all'udienza del 30 novembre 2004,
il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì i signori Celeghin e di
Caporiacco e gli avvocati Manzi, e Fusco;
ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue.
FATTO
I signori di
Caporiacco e Celeghin, in qualità di elettori iscritti nelle liste
elettorali nei rispettivi comuni di residenza nel Friuli-Venezia Giulia,
con ricorso al tribunale amministrativo per il Friuli-Venezia Giulia
depositato il 5 luglio 2003 hanno dichiarato d'impugnare la proclamazione
degli eletti nelle elezioni regionali nonché i verbali dell'ufficio
elettorale centrale regionale e degli uffici elettorali circosrizionali di
Udine, Tolmezzo e Pordenone, Gorizia e Trieste, nella parte in cui avevano
ammesso alle elezioni determinate liste di candidati.
Con il ricorso hanno lamentato vizi attinenti all'ammissione delle liste,
e più precisamente la mancanza del numero minimo di presentatori, a causa
di varie invalidità delle autenticazioni di coloro che figuravano come
presentatori delle sottoscrizioni delle liste; le irregolarità sono
raggruppate in nove tipologie; non identificabilità o mancata indicazione
della qualifica del pubblico ufficiale che autenticava le firme dei
presentatori, mancanza di sottoscrizione del pubblico ufficiale, un timbro
d'autenticazione con la sola indicazione di "consigliere comunale",
assenza di data e luogo di autenticazione o del solo luogo, indicazione
del solo cognome del pubblico ufficiale, autenticazione da parte di
consiglieri comunali e provinciali senza completa indicazione delle
"comunicazioni di disponibilità" che li abilitavano ad autenticare,
autenticazione da parte di soggetti non abilitati; e le varie tipologie,
nelle quali consistono i motivi di ricorso, sono riferite promiscuamente
alle varie liste, la cui ammissione è stata contestata nelle diverse
circoscrizioni. Nell'intestazione del ricorso sono indicati, come
controinteressati nei confronti dei quali il ricorso era proposto, il
signor Illy, eletto presidente, e cinquantanove persone elette consiglieri
regionali. Il ricorso termina con l'elenco dei documenti che venivano
depositati insieme con il ricorso stesso, e vi si legge:<< Al ricorso si
allegano, precisando che il deposito avverrà in tempi successivi, essendo
la documentazione in fase di preparazione: 1) certificato di iscrizione
nelle liste elettorali del Comune di Udine della sig.ra Valentina Celeghin;
2) certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di
Colloredo di Monte Albano del sig. Alberto di Caporiacco >>. Il presidente
del tribunale amministrativo regionale con decreto del 7 luglio 2003 steso
in calce al ricorso ha fissato le udienze per la trattazione dell'istanza
cautelare e per la discussione; ricorso e decreto sono stati notificati,
quanto ai controinteressati, al solo signor Illy e il ricorso è stato
nuovamente depositato, con la prova delle avvenute notificazioni, il 27
luglio. In giudizio è intervenuto, per opporsi all'accoglimento del
ricorso, il Partito dei pensionati. L'avvocatura dello Stato, costituitasi
in giudizio per gli uffici elettorali, ha eccepito l'estraneità al
giudizio dell'ufficio di Gorizia, del quale non era impugnato nessun
provvedimento.
Il tribunale amministrativo
regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile
il ricorso, per non avere i ricorrenti depositato, insieme con esso, i
loro certificati d'iscrizione nelle liste elettorali; e ha dichiarato
superfluo, stante il predetto motivo d'inammissibilità, ordinare
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
controinteressati.
Appellano i signori Celeghin e
di Caporiacco nonché il signor De Agostini, anch'egli nella qualità di
elettore in un comune della regione.
Gli appellanti censurano la
dichiarazione d'inammissibilità affermando che il certificato elettorale
della ricorrente Celeghin era stato depositato; a comprova depositano
copia del certificato stesso, datato 3 luglio 2003, recante il timbro di
deposito del tribunale amministrativo regionale con la data del 5 luglio
2003 (cioè la stessa data del primo deposito del ricorso), un numero di
protocollo che può esser letto come 2367/1 o 4367/1, e del quale il
segretario attesta che è copia di quello, originale, depositato nel
procedimento in questione, ossia, apparentemente, nel procedimento n. 324
del 2003.
DIRITTO
La sentenza impugnata è stata
emanata senza previa integrazione del contraddittorio. Essa pertanto dev'essere,
ai sensi dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, annullata
con rinvio al primo giudice; al quale competerà di risolvere, a
contraddittorio integrato, le questioni di ammissibilità del ricorso,
nonché di provvedere sulle spese anche di questo grado di giudizio.
Per questi motivi
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione quinta, annulla la sentenza impugnata e rimette
parti e causa al tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia
Giulia.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 30
novembre e del 14 dicembre 2004 dal collegio costituito dai signori:
Raffaele Carboni
presidente ed estensore
Giuseppe Farina
componente
Aniello Cerreto
componente
Nicolina Pullano
componente
Michele Corradino
componente
Depositata in Segreteria il 21 dicembre 2004 (Art.55, L.27/4/1982,
n.186) |