Sentenza del Consiglio di Stato
del 30 novembre 2004 e del 14 dicembre 2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dai signori Valentina CELEGHIN, nata a Udine il 26 marzo 1959 ed ivi residente, Alberto di CAPORIACCO, nato a Udine il 25 agosto 1959 e residente in Colloredo di Monte Albano, e Marco DE AGOSTINI, nato a Terni il 29 aprile 1939 (residenza non indicata), in giudizio personalmente e domiciliati presso la segreteria del Consiglio di Stato;

contro

- la regione FRIULI-VENEZIA GIULIA, costituitasi in giudizio in persona del presidente Riccardo Illy, difesa dall'avvocato Gino Manzi e domiciliata in Roma, piazza Colonna 355, presso il proprio ufficio di rappresentanza;
- l'ufficio centrale regionale e gli uffici elettorali circoscrizionali di Udine, Pordenone, Tolmezzo, Gorizia e Trieste, costituitisi in giudizio con l'avvocatura dello Stato; presso i cui uffici domiciliano in Roma alla via dei Portoghesi,12;
- il signor Riccardo ILLY, residente in Trieste, costituitosi in giudizio con l'avvocato Renato Fusco e domiciliato presso la segreteria del Consiglio di Stato;

per la riforma

della sentenza 19 marzo 2004 n. 82, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai signori Celeghin e di Caporiacco contro la proclamazione degli eletti presidente della regione e consiglieri regionali del Friuli-Venezia Giulia, avvenuta il 13 giugno 2003.
       Visto il ricorso in appello, notificato il 14 e depositato il 26 aprile 2004;
       visto il controricorso della regione Friuli-Venezia Giulia, depositato il 4 maggio 2004;
       visto il controricorso del signor Illy, depositato il 27 maggio 2004;
       visto il controricorso degli uffici elettorali, depositato il 3 giugno 2004;
       vista la memoria presentata dali appellanti il 13 novembre 2004;
       visti gli atti tutti della causa;
       relatore, all'udienza del 30 novembre 2004, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì i signori Celeghin e di Caporiacco e gli avvocati Manzi, e Fusco;
       ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

        I signori di Caporiacco e Celeghin, in qualità di elettori iscritti nelle liste elettorali nei rispettivi comuni di residenza nel Friuli-Venezia Giulia, con ricorso al tribunale amministrativo per il Friuli-Venezia Giulia depositato il 5 luglio 2003 hanno dichiarato d'impugnare la proclamazione degli eletti nelle elezioni regionali nonché i verbali dell'ufficio elettorale centrale regionale e degli uffici elettorali circosrizionali di Udine, Tolmezzo e Pordenone, Gorizia e Trieste, nella parte in cui avevano ammesso alle elezioni determinate liste di candidati.
Con il ricorso hanno lamentato vizi attinenti all'ammissione delle liste, e più precisamente la mancanza del numero minimo di presentatori, a causa di varie invalidità delle autenticazioni di coloro che figuravano come presentatori delle sottoscrizioni delle liste; le irregolarità sono raggruppate in nove tipologie; non identificabilità o mancata indicazione della qualifica del pubblico ufficiale che autenticava le firme dei presentatori, mancanza di sottoscrizione del pubblico ufficiale, un timbro d'autenticazione con la sola indicazione di "consigliere comunale", assenza di data e luogo di autenticazione o del solo luogo, indicazione del solo cognome del pubblico ufficiale, autenticazione da parte di consiglieri comunali e provinciali senza completa indicazione delle "comunicazioni di disponibilità" che li abilitavano ad autenticare, autenticazione da parte di soggetti non abilitati; e le varie tipologie, nelle quali consistono i motivi di ricorso, sono riferite promiscuamente alle varie liste, la cui ammissione è stata contestata nelle diverse circoscrizioni. Nell'intestazione del ricorso sono indicati, come controinteressati nei confronti dei quali il ricorso era proposto, il signor Illy, eletto presidente, e cinquantanove persone elette consiglieri regionali. Il ricorso termina con l'elenco dei documenti che venivano depositati insieme con il ricorso stesso, e vi si legge:<< Al ricorso si allegano, precisando che il deposito avverrà in tempi successivi, essendo la documentazione in fase di preparazione: 1) certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Udine della sig.ra Valentina Celeghin; 2) certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Colloredo di Monte Albano del sig. Alberto di Caporiacco >>. Il presidente del tribunale amministrativo regionale con decreto del 7 luglio 2003 steso in calce al ricorso ha fissato le udienze per la trattazione dell'istanza cautelare e per la discussione; ricorso e decreto sono stati notificati, quanto ai controinteressati, al solo signor Illy e il ricorso è stato nuovamente depositato, con la prova delle avvenute notificazioni, il 27 luglio. In giudizio è intervenuto, per opporsi all'accoglimento del ricorso, il Partito dei pensionati. L'avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per gli uffici elettorali, ha eccepito l'estraneità al giudizio dell'ufficio di Gorizia, del quale non era impugnato nessun provvedimento.
         Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile il ricorso, per non avere i ricorrenti depositato, insieme con esso, i loro certificati d'iscrizione nelle liste elettorali; e ha dichiarato superfluo, stante il predetto motivo d'inammissibilità, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati.
         Appellano i signori Celeghin e di Caporiacco nonché il signor De Agostini, anch'egli nella qualità di elettore in un comune della regione.
         Gli appellanti censurano la dichiarazione d'inammissibilità affermando che il certificato elettorale della ricorrente Celeghin era stato depositato; a comprova depositano copia del certificato stesso, datato 3 luglio 2003, recante il timbro di deposito del tribunale amministrativo regionale con la data del 5 luglio 2003 (cioè la stessa data del primo deposito del ricorso), un numero di protocollo che può esser letto come 2367/1 o 4367/1, e del quale il segretario attesta che è copia di quello, originale, depositato nel procedimento in questione, ossia, apparentemente, nel procedimento n. 324 del 2003.

DIRITTO

    La sentenza impugnata è stata emanata senza previa integrazione del contraddittorio. Essa pertanto dev'essere, ai sensi dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, annullata con rinvio al primo giudice; al quale competerà di risolvere, a contraddittorio integrato, le questioni di ammissibilità del ricorso, nonché di provvedere sulle spese anche di questo grado di giudizio.

Per questi motivi

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, annulla la sentenza impugnata e rimette parti e causa al tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia.
Spese al definitivo.
     Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 30 novembre e del 14 dicembre 2004 dal collegio costituito dai signori:
Raffaele Carboni                       presidente ed estensore
Giuseppe Farina                        componente
Aniello Cerreto                         componente
Nicolina Pullano                        componente
Michele Corradino                    componente

Depositata in Segreteria il 21 dicembre 2004 (Art.55, L.27/4/1982, n.186)